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D. 09/03/2005 n. 149/05/CONS2. Il progetto deve essere redatto nel rispetto dei limiti e dei valori relativi alle emissioni radioelettriche fissati dalla normativa vigente. 3. Il Ministero, sentita l'Autorità, può disporre modifiche al progetto di rete o a ciascuno dei singoli impianti che la compongono. Art. 17. - Verifiche sugli impianti 1. Gli impianti oggetto della licenza per la radiodiffusione radiofonica in tecnica digitale su frequenze terrestri devono essere costituiti esclusivamente da apparecchiature conformi alla normativa vigente. 2. Il Ministero procede alla verifica degli impianti anche presso le sedi del licenziatario, che è tenuto a consentire, in qualsiasi momento, libero accesso agli incaricati. Art. 18. - Condivisione di infrastrutture e impianti 1. I titolari di licenza di operatore di rete radiofonica in ambito nazionale o locale, anche congiuntamente tra loro, possono impiegare an- che le infrastrutture fornite da terzi e possono provvedere all'uso in comune di infrastrutture tecniche, infrastrutture civili e impianti, limitatamente alle attività oggetto della licenza e nel rispetto dei limiti previsti dalle emissioni elettromagnetiche e dai piani di assegnazione delle frequenze. Ulteriori modalità di condivisione sono stabilite dall'Autorità con il regolamento di cui all'art. 12, comma 7, della legge 3 maggio 2004, n. 112. 2. L'ubicazione e l'uso comune delle infrastrutture sono oggetto di accordi commerciali e tecnici tra le parti interessate. Alle eventuali controversie si applica la disposizione di cui all'art. 1, comma 11, della legge 31 luglio 1997, n. 249. Art. 19. - Obblighi di copertura 1. I titolari di licenza di operatore di rete radiofonica in ambito nazionale, nella fase di avvio dei mercati ed avvalendosi delle frequenze previste all'art. 13, comma 2, devono realizzare, a decorrere dalla data di assegnazione delle frequenze, la copertura di almeno un terzo dei capoluoghi di regione entro tre anni. 2. I titolari di licenza di operatore di rete radiofonica in ambito locale, nella fase di avvio dei mercati ed avvalendosi delle frequenze previste all'art. 13, comma 2, devono realizzare, a decorrere dalla data di assegnazione delle frequenze, la copertura di almeno il 30% della popolazione del bacino locale entro tre anni. 3. Ulteriori obblighi di copertura sono stabiliti dall'Autorità a seguito del completamento della fase di avvio dei mercati, sulla base dell'utilizzo di tutte le frequenze previste dal piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione sonora in tecnica digitale. Art. 20. - Durata delle licenze, revoca e contributi 1. Le licenze hanno una validità di venti anni e sono rinnovabili conformemente alle norme vigenti al momento del rinnovo e possono essere cedute a terzi soltanto previo assenso del Ministero delle comunicazioni, sentita l'Autorità, salvo quanto previsto dal comma 2. Ai fini dell'assenso il Ministero verifica che il soggetto subentrante sia in possesso dei medesimi requisiti previsti per il rilascio della licenza 2. La licenza conseguita dai soggetti di cui all'art. 10, comma 1, può essere ceduta solo conformemente alle norme che disciplinano la cessione di intera azienda o di ramo di azienda nel campo della radiodiffusione sonora in tecnica analogica. 3. La licenza si estingue in caso di scadenza del termine di cui al comma 1 senza che sia stato richiesto il rinnovo, nonchè nei casi di rinuncia del soggetto autorizzato, di dichiarazione di fallimento ovvero di sottoposizione ad altra procedura concorsuale, salvo il caso di autorizzazione in via provvisoria all'esercizio dell'attività d'impresa. 4. La perdita dei requisiti oggettivi o soggettivi previsti per il rilascio della licenza comporta la decadenza dalla medesima. 5. Se il titolare di una licenza non ottempera a una delle condizioni indicate nella licenza stessa, il Ministero, sentita l'Autorità, può sospendere, modificare o revocare la licenza individuale o imporre in maniera proporzionata misure specifiche per garantire tale ottemperanza. Il Ministero, eccetto i casi di violazioni ripetute da parte della suddetta impresa, può richiedere l'adozione di misure adeguate entro un mese a decorrere dal suo intervento. Se l'impresa ottempera a quanto richiesto dal Ministero, questo, entro due mesi dal suo intervento iniziale, adotta le conseguenti determinazioni. Se l'impresa non ottempera a quanto richiesto dal Ministero, questo, entro due mesi dal suo intervento iniziale, conferma il proprio provvedimento motivandolo. Il provvedimento è comunicato all'impresa interessata entro sette giorni dall'adozione. 6. A titolo di contributo delle spese di istruttoria e per i costi amministrativi della gestione del titolo amministrativo, il soggetto licenziatario è tenuto al pagamento a) della somma di euro 6.000 (seimila euro) per una rete in ambito nazionale b) della somma di euro 600 (seicento euro) per una rete in ambito locale; tale contributo è ridotto, per ogni bacino provinciale oltre il primo, del cinquanta per cento e, in ogni caso, la somma complessiva da versare a titolo di contributo non può essere superiore a euro 2.000 (duemila euro). 7. Il contributo di cui al comma 6 deve essere corrisposto dal licenziatario all'atto di presentazione della domanda. 8. I contributi per l'uso delle risorse scarse sono dovuti a partire dall'anno 2008 e verranno determinati dall'Autorità con successivo provvedimento. Art. 21. Fornitura dei servizi interattivi e della guida ai programmi 1. Ai fini della fornitura dei servizi della società dell'informazione e dei servizi interattivi, gli operatori di rete nazionali e locali possono stabilire accordi di interconnessione fra loro ed interconnettere le loro reti ad altre reti di comunicazione elettronica, secondo la disciplina degli accordi in materia di interconnessione di reti di comunicazione elettronica prevista dalla vigente disciplina. 2. Gli operatori di rete in ambito nazionale e locale ed i fornitori di contenuti in ambito nazionale e locale possono stabilire accordi tecnici ed economici con i soggetti autorizzati alla fornitura della guida elettronica ai programmi. Capo V Norme a tutela del pluralismo dell'informazione, della trasparenza, della concorrenza e della non discriminazione Art. 22. - Limiti alle autorizzazioni alla fornitura di contenuti 1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 15, comma 1, della legge 3 maggio 2004, n. 112 per la fase successiva alla completa attuazione del piano di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione sonora in tecnica digitale, nella fase di avvio dei mercati i fornitori di contenuti autorizzati ai sensi dell'art. 3, comma 12, del presente regolamento hanno accesso prioritario alla capacità trasmissiva dei blocchi di diffusione degli operatori di rete di cui all'art. 10, comma 1, limitatamente ad un solo programma per ciascun fornitore di contenuti. 2. In presenza di risorse insufficienti a soddisfare tutte le richieste da parte dei fornitori di contenuti di cui all'art. 3, comma 12, sono soddisfatte, con carattere di priorità, le richieste dei fornitori di contenuti che, singolarmente o in consorzio o in società consortile abbiano ottenuto la licenza di operatore di rete ai sensi degli articoli 13, 14 o 15, nel bacino oggetto della richiesta di autorizzazione, limitatamente ad un solo programma per ciascun fornitore di contenuti. 3. Con successivo provvedimento l'Autorità determina i criteri che garantiscano, in presenza di risorse insufficienti a soddisfare tutte le richieste da parte dei fornitori di contenuti di cui all'art. 3, l'accesso ai fornitori di contenuti non riconducibili agli operatori di rete, in base alla qualità della programmazione, al pluralismo informativo a livello locale, alla natura comunitaria e alla tutela delle minoranze linguistiche, in condizioni di parità di trattamento. Nel medesimo provvedimento l'Autorità stabilisce le norme in materia di limiti alla capacità trasmissiva destinata ai programmi criptati. 4. Uno stesso soggetto o soggetti tra loro in rapporto di controllo o di collegamento ai sensi dell'art. 2, commi 16, 17 e 18, della legge 31 luglio 1997, n. 249, non possono essere contemporaneamente titolari di autorizzazione per la fornitura di contenuti in ambito nazionale e locale. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 2, comma 2-bis, del decreto-legge 30 gennaio 1999, n. 15, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1999, n. 78, i marchi, le denominazioni e gli identificativi utilizzati per la fornitura di programmi in ambito locale devono essere distinti da quelli utilizzati per la fornitura di programmi in ambito nazionale. Alle diffusioni interconnesse si applica quanto previsto dall'art. 21 della legge 6 agosto 1990, n. 223 e dall'art. 8 della legge 3 maggio 2004, n. 112. 5. Fermo restando quanto previsto dall'art. 3, comma 13, uno stesso fornitore di contenuti in ambito locale, direttamente o attraverso più soggetti tra loro controllati o collegati, può irradiare il segnale fino a una copertura massima di quindici milioni di abitanti. 6. I soggetti autorizzati a fornire contenuti in ambito nazionale sono tenuti a diffondere il medesimo programma radiofonico ed i medesimi programmi dati, nonchè gli identificativi ad essi associati, su tutto il territorio nazionale, fatta salva l'articolazione locale delle trasmissioni della concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo di cui alla normativa vigente. 7. Il fornitore di contenuti in ambito nazionale che sia anche fornitore di servizi adotta un sistema di contabilità separata per ciascuna attività oggetto di autorizzazione. Art. 23. - Norme di razionale e corretto esercizio e vincoli di utilizzo delle radiofrequenze 1. L'operatore di rete può utilizzare le frequenze di emissione per la fornitura di tutti i servizi di comunicazione sonora, visiva e multimediale ed è soggetto al vincolo di a) utilizzare prevalentemente, rispetto a servizi dati e interattivi, le radiofrequenze assegnate per la diffusione dei programmi radiofonici dei fornitori di contenuti autorizzati b) utilizzare effettivamente le radiofrequenze assegnate consentendo di soddisfare le richieste di accesso alla rete da parte dei fornitori di contenuti autorizzati e, in via prioritaria, da parte dei fornitori di contenuti autorizzati ai sensi dell'art. 3, comma 12, fatto salvo quanto previsto dall'art. 22, comma 2 c) rispettare i criteri di cui all'art. 22 in materia di limiti ai fornitori di contenuti. 2. L'operatore di rete, ai fini del rispetto di quanto previsto al comma 1, definisce la capacità trasmissiva del singolo blocco da destinare alla diffusione di programmi radiofonici in misura non inferiore a cinque programmi e quella da destinare ai servizi e programmi dati. Art. 24. - Obblighi di trasparenza dell'operatore di rete 1. L'operatore di rete che sia anche fornitore di contenuti adotta un sistema di contabilità separata, per ciascun titolo abilitativo. 2. L'operatore di rete è tenuto a: a) garantire parità di trattamento ai fornitori di contenuti non riconducibili a società collegate e controllate, rendendo disponibili a questi ultimi, ai fini di stabilire i necessari accordi le stesse informazioni tecniche messe a disposizione dei fornitori di contenuti riconducibili a società collegate e controllate b) non effettuare discriminazioni, nello stabilire gli opportuni accordi tecnici, in materia di qualità trasmissiva e condizioni di accesso alla rete fra soggetti autorizzati a fornire contenuti appartenenti a società controllanti, controllate o collegate e fornitori indipendenti di contenuti e servizi, fermo restando il diritto prioritario dei consorziati o dei soci delle società consortili a disporre della capacità trasmissiva interna a ciascun singolo blocco c) utilizzare, sotto la propria responsabilità, le informazioni ottenute dai fornitori di contenuti non riconducibili a società collegate e controllate, esclusivamente per il fine di concludere accordi tecnici e commerciali di accesso alla rete. Le informazioni ottenute non devono essere trasmesse ad altre società controllate e collegate, nonchè a terzi. |
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